La Corte costituzionale ha ammesso l’opinione scritta presentata dalla Società della Ragione nel giudizio che potrebbe aprire una strada nuova per la tutela delle persone costrette a scontare la pena in condizioni inumane o degradanti.
Con decreto del 30 giugno 2026, il presidente della Corte Giovanni Amoroso ha dichiarato ammissibile l’amicus curiae depositato dalla nostra associazione il 23 maggio, curato da Stefania Amato e Irene Pellizzone. Sono state accolte anche le opinioni di Antigone, dell’associazione Passione Civile con Valerio Onida, dell’Unione delle Camere penali italiane, dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale e della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà. La discussione pubblica è stata fissata per il 22 settembre 2026, con relatore il giudice Francesco Viganò.
L’ammissione non anticipa naturalmente la decisione sul merito, ma riconosce che il contributo della Società della Ragione rispetta i requisiti previsti per offrire alla Corte elementi utili alla valutazione di una questione di particolare rilievo costituzionale e civile.
Il caso di Sollicciano
Il giudizio nasce da un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze relativa a una persona detenuta nella casa circondariale di Sollicciano, con fine pena previsto nel 2042. Il detenuto aveva denunciato condizioni gravemente compromesse: infiltrazioni d’acqua, presenza di insetti e roditori, carenze igieniche e uno spazio detentivo estremamente ristretto.
Nel maggio 2025 il Tribunale aveva accolto il reclamo e ordinato all’amministrazione penitenziaria di rimuovere le condizioni che pregiudicavano i diritti fondamentali della persona. L’ordine, tuttavia, non aveva prodotto una modifica effettiva delle condizioni di vita. Era stato quindi avviato un giudizio di ottemperanza e nuovamente richiesto il differimento della pena, eventualmente nella forma della detenzione domiciliare.
La vicenda mostra il limite degli strumenti oggi disponibili. Il giudice può accertare la violazione dei diritti e ordinare all’amministrazione di porvi rimedio. Ma che cosa accade quando l’amministrazione non riesce o non vuole eseguire quell’ordine e la persona continua a essere detenuta in condizioni incompatibili con la dignità umana?
La questione sottoposta alla Consulta
Il Tribunale di sorveglianza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del Codice penale e dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando questa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.
Attualmente il differimento è previsto soltanto in alcune ipotesi tassative, tra cui quelle legate a gravi condizioni di salute. Non esiste invece una disposizione che permetta al giudice di sospendere l’esecuzione o disporre la detenzione domiciliare quando sia il carcere stesso, per le sue condizioni materiali, a rendere illegittima la prosecuzione della pena.
Secondo il giudice rimettente, questa lacuna può entrare in contrasto con gli articoli 2, 25, 27 e 117 della Costituzione, oltre che con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.
La questione era già emersa nella sentenza n. 279 del 2013. In quell’occasione la Corte costituzionale aveva riconosciuto la gravità del problema, ma aveva dichiarato inammissibili le questioni allora sollevate, rimettendo al legislatore la scelta dello strumento più adeguato. A distanza di oltre dieci anni, la mancata introduzione di un rimedio effettivo riporta ora il tema davanti alla Consulta.
Una tutela che non può restare sulla carta
La Società della Ragione considera questo giudizio un passaggio essenziale. L’articolo 27 della Costituzione non formula un auspicio: stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Quando una violazione viene accertata ma continua a essere subita, la tutela giurisdizionale rischia di trasformarsi in una dichiarazione priva di conseguenze.
Il degrado di Sollicciano non costituisce un incidente isolato, ma il risultato di una crisi strutturale del sistema penitenziario. Proprio per questo la decisione della Corte potrà avere un valore che va ben oltre il singolo caso: affermare che nessuna pena può essere eseguita sacrificando la dignità della persona e che, quando lo Stato non è in grado di garantirla, deve esistere un rimedio concreto ed effettivo.

