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La società della ragione ONLUS

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2 commenti

Mauro Pignataro 30 Maggio 2020 - 20:01

Domani, 31 maggio alle 13.00 circa ed in replica alle 17.00 circa, su Radio Onde Furlane (90 Mhz solo in Friuli Venezia Giulia} o sul sito radio onde Furlane streaming, la trasmissione De Gastibus, condotta da Stefano Gasti e Mauro Pignataro. Parleremo con Luigi del Manifesto per la Carnia.

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Francesco 14 Dicembre 2020 - 12:15

questioni di costituzionalità relative alla legge 187 del Codice della Strada.
La questione è rilevante per tutti in particolar modo per chi si occupa di diritti umani, di antiproibizionismo e di rispetto della democrazia.
Questo articolo è tutt’altro che da sottovalutare sotto numerosi profili
Innanzitutto alcune considerazioni di fatto e politiche.
Mi spiego: la legge o perlomeno gli effetti della legge sono nella realtà un modo per perseguire in maniera subdola non già la pericolosità stradale ma bensì si tratta di norme che penalizzano sostanzialmente il mero consumo di sostanze stupefacenti cosa che è consentita dalla legge.
Questa legge è paradigmatica della politica sulle droghe dei precedenti governi.
Il punto è la totale mancanza di scientificità della legge stessa che fa presupporre se non altro a livello politico la premessa di uno vero e proprio stato di polizia nel momento in cui la semplice parola di appartenenti alle forze dell’ordine è sufficiente per la stragrande maggioranza dei Tribunali a condannare una persona innocente a una pena e agli effetti che ha questa pena e la condanna stessa su importanti questioni circa ad esempio il diritto al lavoro.
Analizziamo a grandi linee la legge stessa: essa presuppone chi vi siano dei fondati motivi per richiedere un successivo accertamento tossicologico e una valutazione di carattere specialistico.
Nella realtà dei fatti occorre semplicemente una dichiarazione della presenza di un appartenente alle forze dell’ordine che non ha competenza evidentemente nell’accertare la sintomatologia.
La legge dichiara sostanzialmente che queste competenze sono per così dire del tutto nel bagaglio culturale di un qualsiasi appartenente alle forze dell’ordine.
D’altronde non è espressamente garantito il diritto alla Difesa dal momento che non è richiesta dalla legge la videoregistrazione della persona in sospetto stato di alterazione o di intossicazione.
Con tutta evidenza si tratta di una legge anti garantista.
C’ è da considerare anche un conflitto di interesse delle forze dell’ordine dal momento che vi è un interesse di cui esiste un legittimo sospetto nel momento in cui le norme per far carriera nelle forze dell’ordine sono basate su arresti o su fatti denunciati. La legge presuppone apoditticamente che le forze dell’ordine abbiano sempre ragione.
Come in tutte le categorie umane è lecito ritenere ritenere che vi possano essere casi in cui viene dichiarato il falso anche nel caso in cui si tratti di appartenenti alle forze dell’ordine.
Nella migliore delle ipotesi le descrizioni che dovrebbero integrare i presupposti per richiedere accertamenti ulteriori sono del tutto vaghe inconsistenti dal punto di vista medico-scientifico tanto che spesso si tratta di descrizioni che piuttosto che affermare lo stato di intossicazione da sostanze, dimostrano il contrario.
A tal proposito non è sufficientemente utilizzata la scienza per valutare questi presupposti. In sede processuale il giudice non può non richiedere una consulenza tecnica e il ricorrente ha del tutto legittimità nel presentare consulenza tecnica di parte che per prassi o per malaprassi dei Tribunali ben raramente viene presa in considerazione. Cio evidentemente pone le basi per un incompetente valutazione delle prove. Certamente infatti è evidente che I giudici non hanno studiato Medicina in particolare non l’hanno studiata nelle branche specialistiche. Questa prassi è evidente che determini un vizio di istruttoria e di valutazione delle prove.
Dal momento che questa valutazione preliminare circa i presupposti per chiedere ulteriori accertamenti di tipo scientifico è irripetibile la legge non garantendo il diritto alla Difesa del sospettato o dell’accertamento della verità dei fatti nell’interesse della legge viola con tutta probabilità questioni di legittimità che di costituzionalità. Infatti la legge non prevede che vi sia la necessità di un avvocato di un perito di parte nel momento del fatto.
C’è da considerare che ogni intossicazione da sostanze diverse da sintomi diversi. Di regola o almeno nel mio caso vengono addotti pretestuosamente dei sintomi che non sono indice ai sensi del dsm-5 di alcuna intossicazione conosciuta. I famosi occhi lucidi e le reazioni emozionali di fronte alle accuse mosse dalle forze dell’ordine non rispondono a nessun criterio diagnostico per intossicazione per qualunque intossicazione descritta da DSM 5.
Inoltre vengono richiesti esami che non sono in alcun modo probatori circa lo stato di intossicazione acuta come di routine accade Infatti vengono richiesti dalle forze dell’ordine esami qualitativi sulle urine. A tal proposito si deve specificare quanto segue: gli accertamenti qualitativi sulle urine danno spesso cross-reattività e quindi in termini più semplici falsi positivi in caso di assunzione di medicinali di uso comune ad esempio antibiotici Aspirina.
Inoltre Nella migliore delle ipotesi l’esame delle urine è mistificante e non probatorio dal momento che è in grado di rilevare solo ed esclusivamente la presenza di metaboliti inerti della sostanze stupefacenti quindi non prova nulla circa il livello quantitativo e la presenza stessa della sostanza stupefacente biologicamente attiva nel sangue, Specifichiamo anche quantitativo della sostanza stupefacente biologicamente attiva sul sangue rappresenta un elemento necessario ma non sufficiente per porre diagnosi di intossicazione da sostanze.
La legge non chiarisce chiaramente che un fattore probatorio a livello tossicologico può essere costituito solo ed esclusivamente dal dosaggio quantitativo della sostanza stupefacente sul sangue.
la prassi delle forze dell’ordine e del personale sanitario consiste nel chiedere un test abbiamo detto del tutto inadeguato e mistificante delle urine.
Inoltre non sono stati posti in essere degli stanziamenti economici atti a dotare i pronto soccorsi dei mezzi necessari
Per le ragioni esposte sopra è illegittimo da parte sia delle forze dell’ordine Che dei Medici la richiesta di effettuare l’esame delle urine qualitativo tossicologico. Ne segue che è legittimo Rifiutarsi di fare esame delle urine.
Il pasticcio Legislativo dell’ articolo 187 del Codice della Strada ha dato adito a sentenze di condanna del tutto prive di fondamento per cui hanno falsato la giurisprudenza stessa riconosce nell’esame delle urine tucur stato di alterazione da sostanze.
In termini medico legali occorre al fine che sia integrato reato che vi sia un presupposto per richiedere ulteriori esami supposto giustifichi in modo inequivocabile sotto il profilo medico scientifico la richiesta sottoporsi a visita medica specialistica comunque a visita medica e la richiesta di fare esami tossicologici.
Affinché possa essere integrato reato devono esistere presupposti reali circa lo stato di intossicazione supposto dalle forze dell’ordine, che devono consistere non già in dichiarazione circa presunti sintomi isolati Ma la descrizione deve integrare una sindrome perché le intossicazioni non danno segni isolati danno dei quadri sindromici.
Inoltre Prima di qualsiasi accertamento tossicologico che è pur sempre invasivo della sfera personale i medici devono descrivere la sindrome come sindrome compatibile con intossicazione evidentemente da 1 certa sostanza dal momento che abbiamo detto che le intossicazioni da sostanze diverse danno sindromi diverse. Solo a quel punto è lecito richiedere un esame tossicologico può essere altro che l’esame tossicologico quantitativo sangue nella sostanza biologicamente attiva. Esiste a questo punto un ulteriore passo occorre stabilire alla luce dei livelli di sostanza nel sangue in considerazione di altre ipotesi cliniche che abbiano potuto determinare la sindrome accertata il nesso di causa-effetto tra livelli ematici sostanza stupefacente sindrome accertata con esclusione di altre cause che determinano o possano determinare o meglio spiegare la sindrome stessa supposta di intossicazione.
Il fatto che Nella prassi usino pretesti per richiedere l’esame delle urine pone legittimo sospetto che ciò porti a delle strumentalizzazioni della norma per accertare se una persona la guida di autoveicoli è un consumatore di droga. La legge A tal proposito non offre alcun elemento chiarificatore delle metodiche di accertamento e di garanzia per il sospettato.

Questione di incostituzionalità
1 la norma è talmente vaga che determina derive giurisprudenziali di giudizio derivanti dal non uso di una competenza tecnico-scientifica che venga sistematicamente utilizzata nel valutare I casi. La vaghezza della norma da troppo potere discrezionale giudice.
2 vi sono pericoli di abuso di diritto diritto per strumentalizzazione della norma per perseguire dei fatti che non sono previsti dalla legge come reato ovvero lo stato di consumatore di droga. Vi è sostanzialmente ed effettivamente la possibilità che la legge sia o possa essere per sua natura o per applicazione persecutoria su base proibizionista un modo per per seguire ingiustamente delle minoranze o delle maggioranze silenziose Talora ad personam.

3 la legge non garantisce il diritto alla difesa perché non presuppone l’esistenza di un obbligo Essendo la accertamento preliminare decisivo, ne che sia video registrato l’accusato e sia perché la legge non prevede espressamente Essendo la accertamento irripetibile la obbligatorietà presenza di un avvocato e di un perito di parte.

4 il conferimento di fatto di poteri speciali alle forze dell’ordine rappresenta un precedente verso una deriva arbitraria ed autoritaria con conseguente repentaglio della democrazia a favore della Configurazione di un vero e proprio stato di polizia

5 la norma non garantisce il giusto processo Dal momento che lo svolgimento del processo viene determinato da parte di soggetti che sono incompetenti in materia sanitaria specialistica. Non Esistono norme garantiste o non esistono metodologie chiaramente scientifiche circa l’accertamento istruttorio.

Pertanto è del tutto lecito richiedere di adire la consulta ed è doveroso da parte dei Tribunali di porre queste questioni di costituzionalità alla consulta
Sia nell’ipotesi dell’abrogazione della legge sia l’ipotesi di un rinvio alle camere

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