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Statuto

STATUTO
“La Società della Ragione APS”

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato  “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “La Società della Ragione APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze, Piazza di Bellosguardo 6, e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l’associazione ha per scopo la promozione di un movimento di cittadini e cittadine in grado di costruire una sensibilità diffusa e fare opinione in direzione di una società non autoritaria e solidale. L’Associazione ha come finalità lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione culturale sul tema dei diritti dei cittadini e delle cittadine e della valorizzazione della soggettività dei singoli e delle singole, della promozione di un diritto penale minimo e mite, di una giustizia guidata da principi umanitari. L’Associazione si propone di promuovere iniziative volte all’approfondimento di tali tematiche e sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico, sviluppando una crescente attenzione sociale sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema processuale, nonché delle garanzie per tutti i soggetti in condizioni di privazione o limitazione delle libertà personali. In questo ambito l’Associazione promuove analisi, informazione, sensibilizzazione sulla condizione detentiva e sul carcere, volte al rispetto delle finalità costituzionalmente previste, al reinserimento sociale del condannato e della condannata, alla prevenzione di trattamenti inumani e degradanti, al superamento dell’ergastolo, all’esclusione di forme di detenzione amministrativa senza garanzia di diritti. L’Associazione promuove inoltre iniziative volte al superamento di culture e istituzioni manicomiali, contro la discriminazione e l’esclusione delle persone con disabilità mentale.

Su questi temi l’associazione intende sviluppare un confronto con la realtà dei Paesi dell’Unione Europea, nel solco del dibattito internazionale promosso da istituzioni globali (OMS, UN).

L’associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

L’Associazione si propone in particolare di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;

  • di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e di documenti inerenti la propria attività;
  • di proporre provvedimenti legislativi o linee emendative di provvedimenti in corso di discussione, attorno a cui ottenere, per il conseguente iter legislativo, il più ampio consenso parlamentare;
  • di pubblicare materiali ed esiti delle proprie ricerche;
  • di promuovere progetti coordinati con altre Associazioni che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi alle finalità dell’Associazione o di collaborare a progetti da esse avviati;
  • di svolgere una funzione di sollecitazione degli eletti nel Parlamento Europeo, nel Parlamento italiano, nei Consigli regionali e nelle Amministrazioni Locali affinché promuovano iniziative in ambito istituzionale dirette a rafforzare il sistema delle garanzie nel sistema penale e penitenziario a livello europeo, nazionale e italiano;
  • di promuovere la riduzione della rilevanza penale della politica sulle droghe superando le strategie punitive e proibizioniste, operando per il rientro nella legalità della questione droga;
  • di promuovere campagne di informazione, di comunicazione, pubbliche manifestazioni, sui temi costituenti le proprie finalità;
  • di promuovere e organizzare convegni e seminari, corsi di formazione, attivare protocolli di intesa con istituzioni scolastiche, universitarie, ordini professionali sui temi oggetto delle proprie finalità;

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e perdita della qualifica di socio)

L’Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che ne fanno richiesta. È previsto il versamento di una quota annua di partecipazione in denaro.

L’ammissione all’associazione non può essere fatta per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili.

La qualifica di socio implica l’accettazione integrale del presente statuto e conferisce diritto ad usufruire di tutti i servizi dell’Associazione, ad eleggere ed essere eletti negli organi sociali e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio direttivo potrà adottare, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, la deliberazione di esclusione del socio per comportamenti gravemente incompatibili con le previsioni statutarie e con le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L’escluso può far ricorso all’assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. L’assemblea deciderà nella prima seduta utile

Si decade dalla qualità di socio nell’ipotesi di mancato rinnovo dell’iscrizione annuale e in caso di dimissioni.

I soci receduti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

 Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell’associazione

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5
(Organi)

 Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea Generale dei soci
  • il/la Presidente
  • il Segretario/la Segretaria
  • il Consiglio Direttivo, con funzione di Organo di Amministrazione
  • il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali che prevedano prestazione di attività da parte degli associati sono da intendersi come esercitate a titolo volontario, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 6
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’assemblea può riunirsi anche, con specifica indicazione nella convocazione, totalmente o parzialmente in modalità remota permettendo ai soci di intervenire tramite mezzi di telecomunicazione, fatte salve le garanzie di riconoscimento e di espressione del voto previste dalla normativa.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto deliberare la trasformazione, scissione, fusione dell’associazione occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 7
(Consiglio Direttivo, con funzione di Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati; Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 2

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; delibera sull’ammissione dei soci, promuove i contatti con altre associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le linee di intervento da sottoporre all’Assemblea; dirige e determina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo elegge il tesoriere e nomina il Consiglio Scientifico i cui componenti sono invitati permanenti senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro Soci nonché il registro volontari, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

ART. 8
(Presidente e Segretario)

 Il/la Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il/la Presidente ed il/la Segretaria sono eletti disgiuntamente dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Durano in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato e disgiuntamente per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il/la Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del/la nuovo/a Presidente.

Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il/la Segretario/a cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell’Associazione. Il/la Segretario/a sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Segretario esercita altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Patrimonio)

 Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10
(Divieto di distribuzione degli utili)

 Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 12
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 13
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 14
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 17
(Clausola temporanea)

 In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, a), nn. 10) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione la Società della Ragione APS Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, 6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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