Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale
Webinar 25 settembre 2020
La quaestio promossa dalla sez. I penale della Cassazione può far calare il sipario sulla variante più severa del carcere a vita: il c.d. ergastolo ostativo, previsto per i gravi reati associativi inclusi nel catalogo dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. Ad essere revocata in dubbio, infatti, è la costituzionalità dell’automatismo preclusivo alla liberazione condizionale, qualora l’ergastolano non collabori utilmente con la giustizia, pur essendo nelle condizioni di farlo.
Già la Corte EDU si è espressa in merito, condannando l’Italia per tale regime penitenziario (sent. Viola c. Italia n°2). La Corte costituzionale, che già in passato ha respinto come infondata analoga quaestio (sent. n. 135/2003), recentemente ha aperto una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, limitatamente alla possibilità di concessione del permesso premio al condannato non collaborante (sent. n. 253/2019).
Chiamati nuovamente in causa, come si pronunceranno i giudici costituzionali? Confermeranno il precedente rigetto o faranno cadere l’ostatività (anche) nei confronti della liberazione condizionale?
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