60
Le carceri italiane oggi sono come quelle fasciste
Intervista al costituzionalista Andrea Pugiotto: «Intervenire sulle leggi, sul meccanismo della custodia cautelare, sul reato di tortura. Amnistia subito»
Tempi.it – 27 ottobre 2012 Chiara Sirianni
È costantemente allarme carceri, una ferita sociale e civile che continua a essere sottovalutata, se non addirittura ignorata, nonostante riguardi non una minoranza, ma almeno un terzo della popolazione: 68.000 detenuti, a fronte di una capienza di 45.000. E se il disastro dell’amministrazione della giustizia pesa sull’intera economia italiana, le conseguenze più drammatiche le vive il mondo penitenziario, una realtà al collasso. Un quadro di sofferenza che non può che incidere sul numero dei morti nelle cosiddette “celle di pernottamento”, in cui in realtà i detenuti passano la quasi totalità della giornata: da inizio anno sono cinquantuno i detenuti che si sono tolti la vita. Come restituire al carcere la sua dimensione autentica, orientata al recupero sociale? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale a Ferrara, che insieme a 136 tra giuristi e garanti dei detenuti ha inviato una lettera sullo stato allarmante della giustizia e delle carceri al capo dello Stato, e che ha curato, assieme a Franco Corleone, un volume (Il delitto della pena: pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse editore) che propone sul tema una riflessione plurale e documentat
Professore, quando la pena diventa un delitto?
Quando la detenzione nelle carceri diventa illegale. Quando dico illegale faccio riferimento a tutti i parametri giuridici possibili: costituzionali, della convenzione europea dei diritti dell’uomo, più in generale delle carte sovranazionali dei diritti umani. Costringere il detenuto a vivere in condizioni disumane e degradanti, in celle sovraffollate per 22 ore al giorno, con rischi per la sua salute fisica e mentale, drammaticamente testimoniati dai tanti gesti suicidari. Tutto questo è un “di più” rispetto alla pena a cui quel detenuto è stato condannato dal giudice. È un di più che non ha base legale, perché la pena va scontata nel rispetto dei diritti fondamentali di cui il detenuti resta comunque titolare. Si va in carcere perché si è puniti, non si va in carcere per essere puniti.
Il reato di tortura è ancora un tasto dolente per la legislazione italiana. Perché l’introduzione di tale reato nel nostro codice penale è di vitale importanza importanza?
Si tratta di un obbligo internazionale, rispetto al quale l’Italia è gravemente inadempiente. Il nostro Paese ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ma non l’ha ancora ratificata e resa esecutiva. E il dibattito che in queste settimane si sta svolgendo in Parlamento si rivela non all’altezza della posta in gioco.
Per quale motivo?
Abbiamo alcune recenti sentenze che denunciano l’omissione legislativa italiana, e su cui occorrerebbe riflettere. Basti pensare alle violenze della scuola Diaz durante il G8 di Genova. La Corte di Cassazione, nella motivazione, dice testualmente che i fatti accertati al processo sono espressione di «una pura violenza, qualificabile come tortura». Qualificabile, ma che non può essere giuridicamente considerata tale. Mancando il reato di tortura, i giudici italiani sono costretti a imputare al reo una costellazione di reati minori ancorché gravissimi.
Con quali conseguenze?
Messi assieme, consentono di punire il comportamento delittuoso. Ma sono prescrittibili, contrariamente a quanto prevede il diritto internazionale per il reato di tortura
Ci fa un esempio?
Il 30 gennaio 2012 il Tribunale di Asti si è pronunciato sul caso di cinque agenti di polizia penitenziaria, accusati di aggressione e tortura nei confronti di alcuni detenuti. Nessuno degli inquisiti è finito in carcere: uno perché assolto, gli altri a causa della prescrizione del reato contestato, maltrattamenti e lesioni. Nonostante il giudice abbia specificato nella sentenza che «i fatti potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura». Non potendo applicare un reato che non c’è, è andato prescritto. Per questo è necessario che il Parlamento colmi questa grave lacuna ordinamentale.
Nel vostro recente volume citate le condizioni delle galere di epoca fascista, con cui si riscontrano profonde e inquietanti analogie. Vuole spiegarci quali?
Nel 1949 la rivista mensile di politica e letteratura Il Ponte uscì con un numero monografico, voluto dal suo direttore Piero Calamandrei, grande giurista e padre costituente. Era interamente dedicato alla condizione carceraria dell’epoca, attraverso una trentina di contributi di antifascisti che avevano conosciuto la prigionia durante la dittatura. Un luogo di vendetta sociale, di pena di morte distillata quotidianamente, di violenza nascosta. Oggi siamo egualmente costretti a riconoscere il profondo degrado degli istituti penali. Con una differenza non da poco: se allora si usciva da vent’anni di regime totalitario, che usava il carcere per controllare con la clava penale la società, oggi abbiamo alle spalle oltre sessant’anni di vita democratica e repubblicana. E, nonostante ciò, la situazione carceraria è ancora inumana e degradante, ora come allora.
Cosa dovrebbe fare il Parlamento per porre fine a questo stato delle cose?
Bisogna intervenire sulle leggi che io chiamo “carcerogene”, cioè produttive di carcere: la legge Bossi-Fini in materia di immigrazione, la legge Fini-Giovanardi in materia di tossico-dipendenza e la legge Cirielli nella parte relativa alla recidiva. Le prime due spalancano le porte del carcere, la terza le chiude a doppia mandata. Inoltre bisogna intervenire sul meccanismo della custodia cautelare, che oggi rappresenta una pena anticipata, per una condanna che non arriverà mai.
E prima ancora di questi interventi strutturali?
Occorre interrompere l’attuale, flagrante e sistematica illegalità costituzionale delle carceri, attraverso i due strumenti pensati per questo dalla Costituzione: una legge di amnistia e di indulto, opportunamente congeniata
Quando la detenzione nelle carceri diventa illegale. Quando dico illegale faccio riferimento a tutti i parametri giuridici possibili: costituzionali, della convenzione europea dei diritti dell’uomo, più in generale delle carte sovranazionali dei diritti umani. Costringere il detenuto a vivere in condizioni disumane e degradanti, in celle sovraffollate per 22 ore al giorno, con rischi per la sua salute fisica e mentale, drammaticamente testimoniati dai tanti gesti suicidari. Tutto questo è un “di più” rispetto alla pena a cui quel detenuto è stato condannato dal giudice. È un di più che non ha base legale, perché la pena va scontata nel rispetto dei diritti fondamentali di cui il detenuti resta comunque titolare. Si va in carcere perché si è puniti, non si va in carcere per essere puniti.
Il reato di tortura è ancora un tasto dolente per la legislazione italiana. Perché l’introduzione di tale reato nel nostro codice penale è di vitale importanza importanza?
Si tratta di un obbligo internazionale, rispetto al quale l’Italia è gravemente inadempiente. Il nostro Paese ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ma non l’ha ancora ratificata e resa esecutiva. E il dibattito che in queste settimane si sta svolgendo in Parlamento si rivela non all’altezza della posta in gioco.
Per quale motivo?
Abbiamo alcune recenti sentenze che denunciano l’omissione legislativa italiana, e su cui occorrerebbe riflettere. Basti pensare alle violenze della scuola Diaz durante il G8 di Genova. La Corte di Cassazione, nella motivazione, dice testualmente che i fatti accertati al processo sono espressione di «una pura violenza, qualificabile come tortura». Qualificabile, ma che non può essere giuridicamente considerata tale. Mancando il reato di tortura, i giudici italiani sono costretti a imputare al reo una costellazione di reati minori ancorché gravissimi.
Con quali conseguenze?
Messi assieme, consentono di punire il comportamento delittuoso. Ma sono prescrittibili, contrariamente a quanto prevede il diritto internazionale per il reato di tortura
Ci fa un esempio?
Il 30 gennaio 2012 il Tribunale di Asti si è pronunciato sul caso di cinque agenti di polizia penitenziaria, accusati di aggressione e tortura nei confronti di alcuni detenuti. Nessuno degli inquisiti è finito in carcere: uno perché assolto, gli altri a causa della prescrizione del reato contestato, maltrattamenti e lesioni. Nonostante il giudice abbia specificato nella sentenza che «i fatti potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura». Non potendo applicare un reato che non c’è, è andato prescritto. Per questo è necessario che il Parlamento colmi questa grave lacuna ordinamentale.
Nel vostro recente volume citate le condizioni delle galere di epoca fascista, con cui si riscontrano profonde e inquietanti analogie. Vuole spiegarci quali?
Nel 1949 la rivista mensile di politica e letteratura Il Ponte uscì con un numero monografico, voluto dal suo direttore Piero Calamandrei, grande giurista e padre costituente. Era interamente dedicato alla condizione carceraria dell’epoca, attraverso una trentina di contributi di antifascisti che avevano conosciuto la prigionia durante la dittatura. Un luogo di vendetta sociale, di pena di morte distillata quotidianamente, di violenza nascosta. Oggi siamo egualmente costretti a riconoscere il profondo degrado degli istituti penali. Con una differenza non da poco: se allora si usciva da vent’anni di regime totalitario, che usava il carcere per controllare con la clava penale la società, oggi abbiamo alle spalle oltre sessant’anni di vita democratica e repubblicana. E, nonostante ciò, la situazione carceraria è ancora inumana e degradante, ora come allora.
Cosa dovrebbe fare il Parlamento per porre fine a questo stato delle cose?
Bisogna intervenire sulle leggi che io chiamo “carcerogene”, cioè produttive di carcere: la legge Bossi-Fini in materia di immigrazione, la legge Fini-Giovanardi in materia di tossico-dipendenza e la legge Cirielli nella parte relativa alla recidiva. Le prime due spalancano le porte del carcere, la terza le chiude a doppia mandata. Inoltre bisogna intervenire sul meccanismo della custodia cautelare, che oggi rappresenta una pena anticipata, per una condanna che non arriverà mai.
E prima ancora di questi interventi strutturali?
Occorre interrompere l’attuale, flagrante e sistematica illegalità costituzionale delle carceri, attraverso i due strumenti pensati per questo dalla Costituzione: una legge di amnistia e di indulto, opportunamente congeniata